Sez. U, Sentenza n. 319 del 15/01/1983 (Rv. 425120 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - FATTISPECIE - POLIZZA INTESA A TENERE INDENNE L'ASSICURATO DI QUANTO DEBBA SBORSARE PER IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - IPOTESI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - INDENNITÀ ASSICURATIVA COSTITUENTE DEBITO PECUNIARIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1182 TERZO COMMA COD. CIV. - CONSEGUENZE PER IL CASO DI POLIZZA STIPULATA DA UN ASSICURATO DI NAZIONALITÀ E RESIDENZA ITALIANA CON UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE STRANIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO, EX ART. 4 N. 2 COD. PROC. CIV..*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - FATTISPECIE - POLIZZA INTESA A TENERE INDENNE L'ASSICURATO DI QUANTO DEBBA SBORSARE PER IRROGAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE - IPOTESI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - INDENNITÀ ASSICURATIVA COSTITUENTE DEBITO PECUNIARIO - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1182 TERZO COMMA COD. CIV. - CONSEGUENZE PER IL CASO DI POLIZZA STIPULATA DA UN ASSICURATO DI NAZIONALITÀ E RESIDENZA ITALIANA CON UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE STRANIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO, EX ART. 4 N. 2 COD. PROC. CIV..*
La polizza, con la quale l'assicurato viene tenuto indenne dall'assicuratore di quanto debba sborsare per irrogazione di sanzioni pecuniarie, esula dall'ambito dell'Assicurazione contro i danni e configura un'ipotesi di Assicurazione della responsabilità civile, in cui le erogazioni monetarie dello assicurato, per l'indicato titolo, comportano l'insorgere di analoga obbligazione a carico dell'assicuratore, avente ad oggetto una quantità di moneta direttamente determinata da detti esborsi, o comunque determinabile in base a mero calcolo aritmetico. In tale situazione, pertanto, l'indennità assicurativa integra un debito pecuniario rientrante nella previsione dell'art. 1182 terzo comma cod. civ., e come tale da adempiersi al domicilio del creditore. Ne consegue, per il caso in cui l'indicata polizza sia stata stipulata da un assicurato di nazionalità e residenza italiana con una compagnia di Assicurazione straniera, che la compagnia medesima può essere convenuta per il pagamento dell'indennità davanti al giudice italiano, in base al criterio di collegamento del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fissato dall'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., tenendo conto che tale luogo va individuato secondo i principi fissati in proposito dall'ordinamento italiano e così secondo il parametro del citato art. 1182 cod. civ.. (V 2937/80, mass n 406674; (V 2693/79, mass n 399010; (V 4358/76, mass n 383063; (V 664/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)