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Sez. L, Sentenza n. 12406 del 22/08/2002 (Rv. 557036 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Giudizio relativo - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune nella consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557036-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Nei giudizi in materia di costituzione di rendita Inail per malattia professionale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, sono denunciabili in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, la palese devianza da parte del consulente tecnico dalle nozioni correnti della scienza medica, nonché che ogni illogicità incidente sulla validità delle sue conclusioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione per il fatto che nella relazione del c.t.u., cui il giudice di merito aveva prestato adesione, la valutazione negativa circa l'incidenza concausale dei fattori di rischio lavorativi, collegati allo svolgimento di attività con mezzi pesanti ed escavatori, e relativi scuotimenti, sull'insorgenza di patologia artrosica - malacica - discale - lombare era stata argomentata sul presupposto che, nell'ambito delle malattie non tabellate, siano rilevanti solo quelle suscettibili di diagnosi eziologia univoca essenzialmente unifattoriale, oppure, nelle malattie "concausate", quelle per cui la concausa sia "adeguata ed efficiente". Tali argomentazioni sono state ritenute dalla S.C. devianti rispetto ai corretti principi in materia di equivalenza delle cause.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)