Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 02/10/1999 (Rv. 530426 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Attività riservata a soggetti iscritti ad un albo o elenco - Esercizio da parte di soggetto non iscritto - Compenso - Spettanza - Esclusione - Azione generale di arricchimento - Esperibilità - Esclusione - Prestazione riferibile a società di capitali - Compenso - Spettanza - Esclusione - Utilizzo da parte delle società di soggetti iscritti all'albo per l'espletamento delle relative attività - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
A norma dell'art. 2231 cod. civ., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l'espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)