Sez. 2, Sentenza n. 286 del 13/01/1984 (Rv. 432557 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESERCIZIO, DA PARTE DEL PROFESSIONISTA, DI UNA ATTIVITÀ RISERVATA AD UNA CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DELL'ALBO NEL QUALE SIA ISCRITTO - NULLITÀ DELL'INCARICO - COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVATI AL COMMITTENTE DALL'INDEBITA ACCETTAZIONE DELL'INCARICO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESERCIZIO, DA PARTE DEL PROFESSIONISTA, DI UNA ATTIVITÀ RISERVATA AD UNA CATEGORIA DIVERSA DA QUELLA DELL'ALBO NEL QUALE SIA ISCRITTO - NULLITÀ DELL'INCARICO - COMPENSO - SPETTANZA - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVATI AL COMMITTENTE DALL'INDEBITA ACCETTAZIONE DELL'INCARICO - CONFIGURABILITÀ.*
Al professionista che abbia esercitato, malgrado la nullità dell'incarico conferitogli contra legem, un'attività riservata ad una categoria diversa da quella dell'albo nel quale sia iscritto - come nel caso di geometra che abbia espletato attività riservate agli ingegneri ed architetti - ai sensi dell'art. 2231 cod. civ. non spetta alcun compenso, neppure in base all'Azione generale di arricchimento senza causa, salva la sua responsabilità per le conseguenze dannose derivate al committente dall'indebita accettazione dell'incarico professionale in relazione al mancato adempimento degli obblighi con esso assunti. (V 3794/82, mass n 421755; (V 3275/80, mass n 407078; (V 4562/79, mass n 401072).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)