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Sez. 2, Ordinanza n. 17058 del 19/08/2005 (Rv. 584404 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Provvedimento ammissivo di accertamento tecnico preventivo - Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - Improponibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Costituzione - Effetti.
Stato
decisa il 2005-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584404-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., in virtù del quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Avverso tale provvedimento non è ammissibile neppure il regolamento di competenza, anche nel caso in cui sia ravvisabile una pronunzia sulla competenza del giudice che lo adotta, non potendo ritenersi che il giudice di legittimità possa risolvere quella stessa questione di competenza della quale non potrebbe essere investito a norma dell'art. 111 Cost. .

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)