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Sez. 3, Sentenza n. 3414 del 24/11/1971 (Rv. 354989 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - MORTE DELLA PARTE ORIGINARIA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA O IN ASSENZA DI TALE NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE AGLI EREDI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354989-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - MORTE DELLA PARTE ORIGINARIA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA O IN ASSENZA DI TALE NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE AGLI EREDI - AMMISSIBILITA.*

La facolta di notificare l'atto di impugnazione agli eredi collettivamente e impersonalmente, sussiste anche nel caso in cui la morte della parte originaria sia avvenuta prima della notificazione della sentenza da impugnare oppure senza che tale notificazione sia stata effettuata. (V 427'67, mass n 326352).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)