Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 28/07/1975 (Rv. 376970 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - MORTE DELLA PARTE ORIGINARIA, COSTITUITA O NO, PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA O SENZA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE AGLI EREDI - LICEITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - MORTE DELLA PARTE ORIGINARIA, COSTITUITA O NO, PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA O SENZA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA ED IMPERSONALE AGLI EREDI - LICEITA.*
Nonostante l'apparente restrizione letterale del disposto di cui al secondo comma dell'art 330 cod proc civ alla sola ipotesi di decesso avvenuto dopo la notificazione della sentenza che si intende impugnare, la facolta di notificazione collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta sussiste e deve intendersi pure ammessa, per identita della ratio e per difetto di un esplicito divieto, anche nel caso in cui l'evento della morte colpisca la parte originaria prima della notificazione della sentenza che si intende impugnare e quando la notificazione della sentenza non sia stata mai effettuata, ed anche quando, essendo mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ad opera della parte poi defunta (per essere questa rimasta contumace) la notificazione dell'impugnazione avrebbe dovuto, necessariamente, essere effettuata nell'ultimo suo domicilio reale. (Conf 3414/71, mass n 354989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)