Sez. 2, Sentenza n. 2989 del 07/05/1981 (Rv. 413534 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - VALIDITA - CONDIZIONI - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA IN APPELLO - COMUNICAZIONE CONTENUTA NELLA ISTANZA DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - NULLITA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - VALIDITA - CONDIZIONI - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA IN APPELLO - COMUNICAZIONE CONTENUTA NELLA ISTANZA DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE DECEDUTA - NULLITA - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art 330, secondo comma, cod proc civ, nell'ipotesi di decesso della parte costituita in grado di appello, e rituale la notifica del ricorso per Cassazione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi della medesima, presso il di lei procuratore per il giudizio di secondo grado, qualora la notizia del decesso risulti dalla dichiarazione di detto procuratore contenuta nella istanza di notifica della sentenza di appello, senza che possa incidere sulla Rilevanza della notizia stessa, in assenza di una previsione legislativa in tal senso, la nullita di quest'ultima notifica, derivante dalla carenza di legittimazione a richiederla del procuratore dopo la morte del suo rappresentato. (V 2916/75, mass n 376970; (V 3414/71, mass n 354989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)