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Sez. 2, Sentenza n. 427 del 20/02/1967 (Rv. 326352 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - IMPERSONALE E COLLETTIVA AGLI EREDI - IPOTESI TASSATIVE - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326352-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PLURALITA DI PARTI - IMPERSONALE E COLLETTIVA AGLI EREDI - IPOTESI TASSATIVE - NOTIFICA IMPERSONALE AGLI EREDI DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*

La notificazione, quando non e disposto altrimenti, deve essere fatta personalmente e individualmente alla parte, con le regole e nei modi previsti dall'art. 137 e segg. cod.proc.civ.. la notificazione collettiva e impersonale agli eredi e una Forma del tutto eccezionale che puo essere effettuata soltanto nei casi esplicitamente previsti dalla legge e colle modalita e nelle forme da questa prescritte. A norma dell'art. 330, secondo comma, cod.proc.civ., e valida la notificazione dell'impugnazione fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte vittoriosa, defunta dopo la pubblicazione della sentenza, anche se tale parte sia deceduta senza avere prima notificato al soccombente la sentenza stessa e sempre che la notificazione venga eseguita nei luoghi previsti dal i comma del citato art. 330. (Cfr. 1017-60, 668-52, 707-58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)