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Sez. 1, Sentenza n. 2430 del 03/02/2006 (Rv. 587343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza della Corte di Cassazione - Fattispecie relativa all'individuazione delle questioni oggetto del motivo di ricorso - Vizio revocatorio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non costituisce errore di fatto, tale da giustificare la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma errore di giudizio relativo all'individuazione delle questioni oggetto del motivo di ricorso, l'affermazione con la quale una questione venga ritenuta inammissibile perché sollevata per la prima volta in sede di appello, risultando invece già prospettata nella precedente fase di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)