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Sez. 5, Sentenza n. 6198 del 22/03/2005 (Rv. 580298 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità - Condizioni - Errore relativo al contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, esposte negli atti di causa - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580298-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (rimedio esperibile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis dello stesso codice), l'errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" ai sensi del citato art. 395, n. 4, sia poiché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)