Sez. 4, Sentenza n. 4465 del 24/01/1989 Ud. (dep. 29/03/1989) Rv. 180873 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEJUS" - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - ULTERIORE EFFETTO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - MOTIVO DI RICORSO SUL PUNTO - RIGETTO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEJUS" - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ - ERRONEA ESCLUSIONE DI AGGRAVANTE - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - ANNULLABILITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - ULTERIORE EFFETTO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE - MOTIVO DI RICORSO SUL PUNTO - RIGETTO - NECESSITÀ - RAGIONE.*
In tema di impugnazioni, il divieto di reformatio in pejus, enunciato per il giudizio di appello, essendo espressione di un principio generale, è valevole anche per il giudizio di Cassazione. Ne consegue che, qualora il giudice del merito abbia, erroneamente, escluso la sussistenza di una aggravante (che comporti la procedibilità d'ufficio e la esclusione del reato dal beneficio dell'amnistia) e, inapplicando la regola, per la quale la carenza di una condizione di procedibilità dell'Azione penale prevale sulle cause di Estinzione del reato, abbia applicato l'amnistia, la Corte di Cassazione, preso atto dell'errore, non può annullare la sentenza, impugnata dal solo imputato per chiedere l'applicazione della causa preferenziale di improcedibilità (originaria) dell'Azione penale. Tuttavia, il ricorso va rigettato, dato che il ricorrente non potrebbe ulteriormente giovarsi dell'errore di diritto nel quale cadde il giudice del merito. (V mass n 167601, prima parte; (V mass n 099725, prima parte; (V mass n 159392, seconda parte; (V mass n 143410, terza parte; (V mass n 141427, terza parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)