Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 25/01/1979 Ud. (dep. 14/03/1979) Rv. 141427 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - IN GENERE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTESTATO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CASSAZIONE - IN GENERE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO CONTESTATO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Le norme di cui agli artt 477, comma primo, 515, comma secondo nn 1 e 3 cod proc pen, concernenti i poteri del giudice di primo grado e di quello di appello in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, da operarsi anche di ufficio, debbono ritenersi estensibili, in quanto espressione di un principio generale in tema di impugnazione, anche nel giudizio di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)