Sez. L, Sentenza n. 5525 del 19/05/1995 (Rv. 492351 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti di lavoro e crediti pecuniari in genere - Differenze - Rivalutazione ed interessi legali - Disciplina speciale rispetto a quella ex art. 1224 cod. civ. - Sentenza n. 156 del 1991 - Effetti nel giudizio pendente conclusosi in primo grado con la declaratoria di applicabilità del cit. art. 1224 - Mancata impugnazione su tale specifico punto - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
Secondo la configurazione dei crediti di lavoro delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 e dalla stessa contestualmente recepita in sede di assimilazione dei crediti previdenziali a quelli di lavoro ai fini della disciplina del risarcimento del danno causato dal ritardo nell'adempimento, i crediti di lavoro differiscono dai comuni crediti pecuniari non per il contenuto (che non può ritenersi indicizzato e comprensivo degli interessi legali), ma solo per gli effetti del ritardato adempimento. Poiché, quindi, la rivalutazione resta distinta dal credito base e attua, con gli interessi legali, una regola di liquidazione del danno da ritardo in rapporto di specialità con quella posta dall'art. 1224 cod. civ., relativa al medesimo oggetto, la normativa effetto della sentenza della Corte costituzionale deve trovare applicazione in un giudizio pendente nel quale la sentenza di primo grado abbia ritenuto la materia disciplinata dall'art. 1224, benché la stessa non sia stata impugnata relativamente a questa specifica questione. Per le stesse ragioni deve ritenersi l'efficacia della riserva per il maggior danno espressa in un precedente giudizio, nel quale sia stato chiesto il credito previdenziale base con gli interessi legali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)