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Sez. L, Sentenza n. 2758 del 09/03/1995 (Rv. 491034 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione monetaria e interessi relativi a crediti già sorti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, legge 412 del 1991 - Cumulabilità.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491034-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412, non trova applicazione rispetto ai crediti già in essere al momento della sua entrata in vigore, per i quali continua ad operare il cumulo degli interessi e della rivalutazione ai sensi dell'art.442 cod. proc. civ., quale emendato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 aprile 1991 n.156, in quanto la relativa disposizione è innovativa, determina un nuovo contenuto del credito e non ha valenza di norma di interpretazione autentica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)