Sez. L, Sentenza n. 680 del 21/01/1995 (Rv. 489805 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Disciplina ex art. 16, sesto comma, legge n. 412 del 1991 - Retroattività - Esclusione - Ritardo iniziato anteriormente all'entrata in vigore di detta legge - Interessi maturati dopo il 31 dicembre 1991 - Applicabilità di detta disciplina.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, disponendo, in tema di maggiorazioni per interessi e rivalutazione delle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione e disciplinando in tal modo, senza alcuna previsione di retroattività, un fatto costitutivo durevole quale il ritardo nell'adempimento di un debito di contenuto pecuniario, si applica al ritardo verificatosi dopo la sua entrata in vigore, con la conseguenza che, ove il ritardo sia iniziato anteriormente, sono detraibili dalla (maggior) somma eventualmente riconosciuta a titolo di danno da svalutazione, gli interessi maturati dopo il 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)