Sez. L, Sentenza n. 933 del 09/02/1990 (Rv. 465232 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) - RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE ALIQUOTE COMPLESSIVE DEI CONTRIBUTI DI MALATTIA - DISCIPLINA EX ART. 22, PRIMO COMMA, DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - CATEGORIE DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - INCLUSIONE.*
La riduzione percentuale delle aliquote complessive dei contributi di malattia prevista dal primo comma dell'art. 22 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (concernente, fra l'altro, il finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modifiche nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, riguarda anche i dirigenti di aziende industriali, in quanto la previsione, da parte del terzo comma di detto articolo, dell'operatività delle riduzioni "nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell'Assicurazione obbligatoria contro le malattie", essendo rivolta solo a definire l'ambito di operatività e di calcolo del beneficio, non implica che da questo sia esclusa - oltre quella degli apprendisti, secondo l'espresso dettato dello stesso terzo comma - anche la detta categoria dei dirigenti. (Conf 2892/88, mass n 458479; (Conf 7214/87, mass n 453329; (Conf 2136/85, mass n 440171).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 22, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)