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Sez. L, Sentenza n. 4676 del 22/05/1987 (Rv. 453329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO ANZICHÉ NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE DI DETTA DOMANDA IN UN SEPARATO GIUDIZIO DOPO LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - DOMANDA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME PAGATE IN FORZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - PROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI RINVIO ANZICHÉ NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE - FORMULAZIONE DI DETTA DOMANDA IN UN SEPARATO GIUDIZIO DOPO LA FORMAZIONE DEL GIUDICATO A SEGUITO DEL GIUDIZIO DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ.*

La domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege, ove non sia stata proposta al giudice di appello con la richiesta di previa riforma della sentenza appellata, non può essere formulata nel giudizio di rinvio per effetto della Cassazione della decisione di secondo grado, atteso che il thema decidendum del giudizio di rinvio non può essere ampliato rispetto a quello della precedente e corrispondente fase di merito, ma deve essere fatta valere in un separato giudizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui il giudice di rinvio abbia riformato quella di primo grado. (V 86/86, mass n 443738; (V 6765/82, mass n 424399; (V 2872/82, mass n 420759; (V 2348/80, mass n 406040).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)