Sez. L, Sentenza n. 1362 del 05/03/1982 (Rv. 419205 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai sensi dell'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, l'inadempimento che giustifica la cessazione della proroga legale dell'affitto di fondo rustico deve essere particolarmente grave, e cioè qualificato, perché accompagnato da circostanze tali da dimostrare in modo certo ed inequivoco l'irreversibile Mancanza di fedeltà dell'affittuario agli obblighi pattiziamente assunti. Con la conseguenza che - nel caso di morosità nel pagamento del canone - non può reputarsi automaticamente sussistente tale gravità sol perché l'inadempimento incide su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare, anche in tale ipotesi, la gravità in concreto, la idoneità cioè a ledere in maniera rilevante l'interesse contrattuale del concedente, a sconvolgere l'intera economia del contratto ed a determinare un notevole e consistente ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (Conf 5105/80, mass n 408965, sulla prima parte; (Conf 625/80, mass n 404026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)