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Sez. 3, Sentenza n. 110 del 07/01/1983 (Rv. 424905 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424905-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - REQUISITI.*

L'inadempimento dell'affittuario che, ai sensi dell'art. 4 del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, giustifica la cessazione della proroga legale dell'affitto di fondo rustico, deve essere grave, e cioè di intensità maggiore di quella che legittima la risoluzione ordinaria, da valutarsi con riguardo alla natura del rapporto in riferimento alla sua idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere l'intera economia del contratto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto, si da dimostrare in modo certo ed inequivoco l'irreversibile Mancanza di fedeltà dell'affittuario agli obblighi pattiziamente assunti. (V 1362/82 mass n 419205; (V 744/82 mass n 418559; (V 5036/81 mass n 415821; (V 1460/80 mass n 405005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)