diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4318 del 28/04/1998 (Rv. 514941 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti ricevuti dal creditore - Stato di insolvenza del debitore - Conoscenza da parte del creditore - Onere probatorio - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514941-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore (la cui dimostrazione è onere della curatela), pur dovendo risultare effettiva e non meramente potenziale, può legittimamente risultare fondata su elementi indiziari (quali i protesti e le procedura esecutive, quando i titoli protestati siano stati rilasciati allo stesso convenuto in revocatoria e quando le procedura esecutive siano state, ancora, dal medesimo promosse) caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. In contrasto con dette presunzioni, sarà, poi, il convenuto in revocatoria a dover provare, attraverso circostanze concrete e specifiche, la sua mancata conoscenza della condizione patrimoniale del debitore all'epoca dei pagamenti, nonostante l'uso della normale ed ordinaria diligenza (principio affermato con riferimento ad una vicenda in cui il creditore convenuto in revocatoria aveva addotto, a riprova della propria "inscientia decotionis", la circostanza secondo cui una richiesta di fallimento da lui avanzata in precedenza nei confronti del debitore poi fallito era stata inizialmente respinta per mancata prova dello stato di insolvenza: la C.S. ha, in proposito, ancora specificato che proprio la presentazione di un istanza di fallimento doveva ritenersi indice rivelatore della consapevolezza, da parte del creditore istante, di una irreversibile situazione di dissesto economico del debitore, dal quale il primo aveva, ciononostante, ricevuto i pagamenti poi oggetto della revocatoria).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)