Sez. 1, Sentenza n. 8634 del 13/08/1999 (Rv. 529323 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Inadempimento - Finanziamento agevolato per il ripianamento dei debiti scaduti - Attesa dell'erogazione - Rilevanza ai fini della prova della "scientia decotionis" - Insufficienza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare la prova presuntiva della "scientia decotionis" non può trarsi dal solo inadempimento allorquando il debitore si sia avvalso della facoltà legislativamente prevista (nella specie dalla legge regionale siciliana n. 24 del 1986) di ricorrere a forme di finanziamento agevolato al fine di ripianare i propri debiti; in assenza di particolari connotazioni dell'inadempimento o della contestuale presenza di ulteriori sintomi di insolvenza, la semplice ricorrenza dei presupposti per l'accesso al finanziamento non ha infatti carattere di univocità, essendo naturale che l'imprenditore che si trovi nelle condizioni per accedere al finanziamento agevolato ed abbia presentato la relativa richiesta, attenda la concessione e la concreta erogazione del mutuo, senza che il creditore possa riconoscere in tale condotta, riconducibile alla volontà di avvalersi del finanziamento, il sintomo di uno stato di insolvenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)