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Sez. U, Sentenza n. 8449 del 26/08/1998 (Rv. 518365 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sindacato giurisdizionale della Corte di Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518365-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Il sindacato giurisdizionale della Corte di cassazione sulle pronunce della Corte dei Conti è limitato alla duplice verifica che il giudice contabile non abbia emanato un provvedimento non riconducibile a quelli che, in astratto, ha il potere di emanare, ovvero non abbia travalicato i limiti della cosiddetta "riserva di amministrazione", mentre qualsivoglia, diverso accertamento, rientrando nell'ambito del merito della decisione di quell'organo, è estraneo al giudizio delle sezioni unite della S.C. ai fini del riparto di giurisdizione (fattispecie in tema di illecita erogazione, da parte del direttore generale e del presidente dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, di una somma a favore del "Comitato Parchi nazionali e riserve naturali", sanzionata dal giudice contabile sull'assunto dell'arbitrario esercizio, da parte degli incolpati, di un potere non rientrante tra quelli attribuiti all'Ente, e non anche per effetto di un sindacato del merito dell'attività amministrativa esercitata, come -suggestivamente- prospettato dai ricorrenti).

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 369 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)