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Sez. U, Sentenza n. 9073 del 06/06/2003 (Rv. 563985 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Sindacato giurisdizionale della Corte di Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563985-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Poiché le sentenze della Corte dei Conti sono impugnabili in Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice, deve dichiararsi inammissibile un ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte dei Conti, prima sezione giurisdizionale centrale d'appello, che - a causa della mancata riassunzione entro un anno dalla data della sentenza che aveva declinato la competenza - aveva dichiarato abbandonato l'appello proposto contro la sentenza della sezione giurisdizionale territoriale (che aveva condannato una insegnante, assente per malattia, mentre frequentava con profitto i corsi universitari); ricorso tendente a far dichiarare che la Corte dei conti dovesse conoscere nel merito la controversia, così censurando vizi di procedura per errata applicazione di norme di rito e, dunque, questioni interne alla giurisdizione dell'Organo contabile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 111, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)