Sez. U, Sentenza n. 1378 del 25/01/2006 (Rv. 588767 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Giurisdizione della Corte dei conti - Limite della "riserva di amministrazione" - Ambito del sindacato sull'attività amministrativa - Conferimento, da parte di amministratori di enti locali, di incarichi di collaborazione e consulenza - Criteri fissati dalla legge n. 142 del 1990.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di verifica, da parte della Corte di cassazione, del rispetto del limite della "riserva di amministrazione" posto alla giurisdizione della Corte dei conti, una volta accertata la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente, il giudice contabile non può estendere il proprio sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa, rientrante nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, mentre può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi rispetto ai fini. Non eccede, pertanto, dal suo potere giurisdizionale la Corte dei conti quando si limiti a valutare se i mezzi, liberamente scelti da sindaco e assessori di un Comune, siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (e, nella specie, anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all'amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio (nell'affermare il principio la S.C. ha precisato, in ordine all'acquisizione da parte degli enti, di collaborazioni esterne che i criteri fissati dall'art. 51 della legge 6 agosto 1990, n. 142, non sono stati modificati dal d.l. 26 gennaio 1999, n. 8, come convertito nella legge 25 marzo 1999, n. 75, il quale non ha quindi "sanato o reso leciti comportamenti tenuti in passato da amministratori, in contrasto con i criteri di cui alla normativa del 1990").
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1999 num. 75, Decreto Legge 26/01/1999 num. 8 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)