Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 26/04/1989 (Rv. 462579 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - DEPERIBILI NON PRECONFEZIONATI - INDICAZIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - DEPERIBILI NON PRECONFEZIONATI - INDICAZIONE DEL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Per i prodotti alimentari deperibili non preconfezionati (nella specie, mozzarella) è prescritta l'indicazione del termine di conservazione, atteso che l'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322 richiama le indicazioni previste dalla lettera e) del precedente art. 3, concernenti le modalità di conservazione del prodotto, e che tra tali modalità deve ritenersi inclusa l'indicazione del termine entro il quale le medesime hanno efficacia. Nè vale, in contrario, la separata menzione, nell'art. 3, del termine (lettera d) e delle modalità di conservazione del prodotto (lettera e), in quanto la previsione dell'indicazione del solo termine ha riguardo all'ipotesi in cui non debbono essere indicate le modalità di conservazione. (Conf 24/89, mass n 461264; (Conf 7072/88, mass n 461238; (diff 668/88, mass n 457120).*
Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 10, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)