Sez. 1, Sentenza n. 4265 del 16/05/1990 (Rv. 467218 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - LATTE, BURRO E FORMAGGI - MOZZARELLE E FORMAGGI ASSIMILATI - VENDITA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 18 GIUGNO 1985 N. 321 - DURATA MINIMA DI CONSERVAZIONE - OBBLIGO DI INDICAZIONE - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE - ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - LATTE, BURRO E FORMAGGI - MOZZARELLE E FORMAGGI ASSIMILATI - VENDITA - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 18 GIUGNO 1985 N. 321 - DURATA MINIMA DI CONSERVAZIONE - OBBLIGO DI INDICAZIONE - ESCLUSIONE.*
In materia di vendita di prodotti alimentari deperibili, le mozzarelle e gli altri formaggi assimilati prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 1985 n. 321 (contenente norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata) erano considerati prodotti non confezionati e pertanto in relazione ad essi non sussisteva, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322, l'Obbligo di indicare la durata minima di conservazione, che, prescritta dall'art. 3 di detto decreto esclusivamente per le paste fresche e le paste fresche con ripieno, soltanto per effetto dell'entrata in vigore della detta legge n. 321 del 1985, che consente la vendita dei formaggi freschi a pasta filata solo se appositamente preconfezionati a norma del citato d.P.R. n. 322 del 1982, è diventata obbligatoria anche per le mozzarelle ed i prodotti assimilati. (Conf 668/88, mass n 457120; (contra 1945/89, mass n 462579; (contra 24/89, mass n 461264; (contra 7072/88, mass n 461238).*
Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13, Legge 18/06/1985 num. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)