Sez. 1, Sentenza n. 668 del 26/01/1988 (Rv. 457120 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA - PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI O GENERICAMENTE VENDUTI PREVIO FRAZIONAMENTO - INDICAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA - PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI O GENERICAMENTE VENDUTI PREVIO FRAZIONAMENTO - INDICAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA - OBBLIGO RELATIVO - INSUSSISTENZA.*
Essendo la materia della depenalizzazione assimilabile a quella penale i richiami normativi sono di rigida e stretta applicazione, sicché ai fini della violazione prevista dall'art. 13 del DPR 18 maggio 1982, n. 322 che per i prodotti alimentari non preconfezionati o genericamente venduti previo frazionamento prescrive l'applicazione di apposito cartello sui recipienti o sui comparti, specificandone le indicazioni, l'Obbligo di porre in vendita i prodotti alimentari deperibili con le indicazioni di cui alla lettera e) del precedente art. 3, riguardante le modalità di utilizzazione del prodotto, non può essere esteso anche all'indicazione della data di scadenza del prodotto, prevista invece dalla lett. D) del citato articolo 3 (espressamente richiamata dal successivo art. 13 soltanto per le paste fresche e paste fresche con ripieno).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 10, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)