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Sez. 1, Sentenza n. 7072 del 28/12/1988 (Rv. 461238 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - DEPERIBILI - DETENUTI PER LA VENDITA IN UN INVOLUCRO ESENTE DA MANOMISSIONI OD INTROMISSIONI DALL'ESTERNO - PRODOTTI PRECONFEZIONATI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 322 DEL 1982 - INCLUSIONE - ETICHETTATURA - OBBLIGATORIETÀ - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461238-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI - DEPERIBILI - DETENUTI PER LA VENDITA IN UN INVOLUCRO ESENTE DA MANOMISSIONI OD INTROMISSIONI DALL'ESTERNO - PRODOTTI PRECONFEZIONATI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 322 DEL 1982 - INCLUSIONE - ETICHETTATURA - OBBLIGATORIETÀ - ESTREMI.*

Il prodotto alimentare deperibile, come la mozzarella, che venga detenuto per la vendita in un involucro tale da non consentire manomissioni od intromissioni dall'esterno, se non a seguito di apertura od alterazione dell'imballaggio (nella specie, formato da carta pergamena ripiegata e sigillata con bottoncini in metallo), rientra fra i prodotti preconfezionati, di cui all'art. 1 del d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322, e, pertanto, in conformità delle prescrizioni fissate dall'art. 3 lett. D) ed e) e dall'art. 10 quarto comma di detto decreto, deve essere munito di etichettatura, con la menzione, fra l'altro, del termine di conservazione (mediante la dicitura "da consumarsi entro.."), nonché delle modalità di conservazione, ivi inclusa la temperatura in relazione alla quale il suddetto termine viene fissato. (V 668/88, mass n 457120).*

Riferimenti normativi: DPR 18/05/1982 num. 322 art. 1, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3 lett. D, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3 lett. E, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 10 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)