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Sez. 1, Sentenza n. 4058 del 18/06/1986 (Rv. 446868 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - SUSSEGUENTE NEGOZIO BILATERALE DI LOCAZIONE - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SENZA ALCUN NESSO CON LA REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA TUTELA PREVISTA IURE PRIVATORUM - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446868-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - SUSSEGUENTE NEGOZIO BILATERALE DI LOCAZIONE - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SENZA ALCUN NESSO CON LA REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - LEGITTIMITÀ - POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLA TUTELA PREVISTA IURE PRIVATORUM - SUSSISTENZA.*

In tema di edilizia economica e popolare la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 1976 - che, in considerazione delle peculiari finalità sociali perseguite dagli i.A.C.P. e della diversità di posizione tra l'inquilino di una casa di privata abitazione e l'assegnatario di un alloggio popolare, ha dichiarato la illegittimità (in riferimento all'art. 3 cost.) dell'art. 30 T.U. N. 1165 del 1938, ma solo nella parte in cui consentiva ai detti enti di stipulare contratti di locazione per un tempo determinato, nonché di avvalersi del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione - non comporta l'esclusione della facoltà degli stessi istituti di avvalersi dell'autonomia negoziale propria dei privati per inserire nel negozio bilaterale di locazione, susseguente alla assegnazione dell'alloggio, clausole contrattuali che prevedono la risoluzione del rapporto di locazione senza alcun nesso con la revoca dell'atto amministrativo di assegnazione, né la preclusione in caso di violazione di avvalersi dei mezzi processuali previsti per le controversie iure privatorum innanzi al giudice ordinario, in alternativa ai concorrenti rimedi di tutela amministrativa. (V 5429/84, mass n 436976; (V 4468/82, mass n 422460; (V 4510/78, mass n 394183).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)