Sez. L, Sentenza n. 11711 del 19/11/1998 (Rv. 520864 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Subordinazione - Volontà espressa dai contraenti nella stipula contrattuale - Decisività - Esclusione - Riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto - Necessità - Assoggettamento alle altrui direttive - Elemento tipico - Difficoltà di accertamento della relativa sussistenza - Criteri sussidiari - Utilizzabilità - Fattispecie relativa all'accertamento della natura subordinata del rapporto di un autista e di un magazziniere in favore di una società sportiva.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, la volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora alla medesima volontà le parti non si siano attenute, se risulta che nello svolgimento del rapporto questo si sia concretizzato nel senso della subordinazione. In merito alla verifica di tale situazione l'assoggettamento alle altrui direttive rappresenta l'elemento tipico al quale bisogna riferirsi. Qualora, tuttavia, tale elemento non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri sussidiari di supporto quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento - a cadenze fisse - della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che, facendo applicazione dei suddetti principi, ha qualificato come subordinati i rapporti di lavoro di un autista e di un massaggiatore di cui si era avvalsa una società sportiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)