Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 06/03/1996 (Rv. 496161 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Ente ospedaliero - Soppressione - Debiti contratti per le forniture di materiale - Trasferimento al Comune territorialmente competente - Configurabilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
I debiti contratti da un ente ospedaliero soppresso per la fornitura di materiale sono trasferiti al Comune territorialmente competente, senza che siffatta titolarità dei debiti stessi possa considerarsi venuta meno per effetto dell'art. 12 del D.L. n. 382 del 1987, convertito nella legge n. 456 del 1987, che prevede esclusivamente meccanismi di imputazione contabili delle relative poste passive e non anche un trasferimento delle medesime dal Comune alle U.S.L. con effetto per il creditore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 456, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)