Sez. 1, Sentenza n. 12841 del 02/12/1992 (Rv. 479840 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere | Legge regionale della Toscana n. 68 del 1980 - Disciplina - Ente ospedaliero - Soppressione - Debiti contratti per l'ampliamento e la ristrutturazione di un ospedale - Trasferimento al Comune territorialmente competente - Ammissibilità.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - In genere
In conformità alla disciplina dettata dall'art. 66 della legge statale 23 dicembre 1978 n. 833, ai sensi della legge regionale della Toscana 24 maggio 1980 n. 68 (art. 13 e ss.) i debiti contratti da un ente ospedaliero soppresso per l'ampliamento e la ristrutturazione di un ospedale sono trasferiti al Comune territorialmente competente, divenuto proprietario dell'immobile, senza che siffatta titolarità dei debiti stessi possa considerarsi venuta meno per effetto dell'art. 12 del D.L. 19 settembre 1987 n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987 n. 456, che prevede esclusivamente meccanismi di imputazione contabili delle relative poste passive e non anche un trasferimento delle medesime dal Comune alla U.S.L. con effetto per il creditore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 24/05/1980 num. 68 art. 13, Decreto Legge 19/09/1987 num. 382 art. 12, Legge 29/10/1987 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)