Sez. U, Sentenza n. 2427 del 16/04/1984 (Rv. 434459 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA DI GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE AL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - RICONOSCIMENTO, SIA PURE IMPLICITO, DELLA SUSSISTENZA DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA DI GIUDICE DEL MERITO IN ORDINE AL FONDAMENTO DELLA DOMANDA - RICONOSCIMENTO, SIA PURE IMPLICITO, DELLA SUSSISTENZA DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE.*
Mentre il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del merito, ove limitata ad una pronuncia in cui esplicitamente si dichiari o neghi la giurisdizione, spiega effetti vincolanti sulla giurisdizione medesima soltanto nell'ambito dello stesso processo (a differenza della pronuncia sulla giurisdizione resa dalla suprema Corte), il passaggio in giudicato della sentenza del predetto giudice in ordine al fondamento della domanda, la quale contiene, in correlazione della definizione del rapporto cui tale domanda si riferisce, un riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione, osta, pure in un nuovo processo fra le stesse parti, a che lo stesso rapporto possa ricevere una diversa qualificazione, al fine dell'affermazione della giurisdizione di un altro giudice sulle pretese ad esso inerenti. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza del giudice amministrativo, la quale aveva respinto nel merito determinate domande inerenti ad un rapporto di lavoro con il comune, imponeva, in altro giudizio davanti al giudice ordinario con istanze afferenti lo stesso rapporto, la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto restava preclusa, per effetto di detta sentenza, la possibilità di mettere in discussione, anche ai fini della giurisdizione, la natura pubblicistica dell'indicato rapporto di lavoro). (V 2436/83; (V 825/81, mass n 411304; (V 4/79, mass n 396008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)