Sez. 2, Sentenza n. 15164 del 29/11/2001 (Rv. 550731 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Nomina del terzo e dichiarazione di accettazione dello stesso - Forma - Comunicazione all'altro contraente.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE
Nel contratto per persona da nominare (nella specie, preliminare di vendita di bene immobile) la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto, ma ciò non va inteso nel senso che debbano necessariamente essere consacrate in una formale dichiarazione diretta all'altro contraente, essendo sufficiente che a costui pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1403, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)