Sez. 2, Sentenza n. 23066 del 30/10/2009 (Rv. 610789 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE | Posizione del terzo nominato - Assunzione retroattiva di obblighi e diritti - Nomina del terzo e dichiarazione di accettazione dello stesso - Forma - Comunicazione all'altro contraente.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE - IN GENERE
Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. A tal fine, posto che la dichiarazione di nomina e l'accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma del contratto - nella specie, preliminare di vendita di bene immobile - è sufficiente che all'altro contraente pervenga una comunicazione scritta indicante la chiara volontà di designazione del terzo, in capo al quale deve concludersi il contratto, e la sua accettazione; quanto, poi, a quest'ultima dichiarazione, la stessa può risultare anche dall'atto introduttivo del giudizio promosso dal terzo nei confronti dell'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1401, Cod. Civ. art. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)