Sez. 1, Sentenza n. 31828 del 15/05/2002 Ud. (dep. 24/09/2002) Rv. 222379 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta c.d. impropria (art. 223 comma 2 n. 1 legge fallimentare) - Nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61 - Modifica e non soppressione della ipotesi criminosa previgente - Sussistenza - Normativa applicabile.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223 comma 2 n. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)