Sez. L, Sentenza n. 5327 del 01/06/1999 (Rv. 526911 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Rendita per malattia professionale prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965 - Attribuibilità ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Mancata assicurazione degli stessi presso l'INAIL - Ininfluenza - Corresponsione delle prestazioni da parte dell'Amministrazione di appartenenza - Incidenza della disciplina relativa alla trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
La rendita per malattia professionale, prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, compete, ove ne sussistano i presupposti, anche ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato; essi, infatti, ancorché non assicurati presso l'INAIL ottengono le corrispondenti prestazioni dall'Amministrazione di appartenenza in base all'art. 56 della legge n. 425 del 1958 sul quale non hanno influito le successive normative disciplinanti la trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 56, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 05/12/1991 num. 386 art. 21, Legge 29/01/1992 num. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)