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Sez. 3, Sentenza n. 14745 del 26/06/2007 (Rv. 597828 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobile locato a terzi - Responsabilità del proprietario per i danni causati dall'immobile - Presupposti - Danno causato da impianti non conglobati nelle strutture murarie - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597828-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 cod. civ., dei danni causati a terzi dall'immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell'immobile o dagli impianti in esse conglobati (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la responsabilità del proprietario dell'immobile per i danni causati a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)