Sez. 3, Sentenza n. 14745 del 26/06/2007 (Rv. 597828 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Immobile locato a terzi - Responsabilità del proprietario per i danni causati dall'immobile - Presupposti - Danno causato da impianti non conglobati nelle strutture murarie - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 cod. civ., dei danni causati a terzi dall'immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell'immobile o dagli impianti in esse conglobati (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la responsabilità del proprietario dell'immobile per i danni causati a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)