Sez. 1, Sentenza n. 4201 del 24/02/2006 (Rv. 588876 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Mancato esame di specifica questione sottoposta al giudice di merito - Vizio di omissione di pronuncia - Sussistenza - Vizio di motivazione - Esclusione - Fattispecie in tema di opposizione a decreto prefettizio di espulsione dello straniero.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" da omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell'art. 112 dello stesso codice, laddove la denuncia del vizio di motivazione, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., presuppone, invece, che lo stesso giudice abbia preso in considerazione tale questione e l'abbia risolta senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito. (Nella fattispecie la S.C. ha accolto il motivo di ricorso - individuando in esso una censura di omessa pronuncia nonostante l'apparente deduzione del vizio di motivazione - di uno straniero, il quale si era doluto che il tribunale, nel respingere la sua opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione per omessa richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, non avesse esaminato anche la specifica censura, rivolta al provvedimento oggetto di opposizione, secondo cui il permesso non era da richiedere, non avendo l'interessato intenzione di trattenersi in Italia oltre il termine - non ancora scaduto alla data dell'espulsione - di novanta giorni previsto per la scadenza del visto d'ingresso in suo possesso).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)