Sez. 1, Sentenza n. 11844 del 19/05/2006 (Rv. 589391 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Esame e decisione dei motivi di appello - Omissione - Violazione deducibile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 o n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Vizio "in procedendo" (artt. 112 e 360 n. 4 cod. proc. civ.) - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie in tema di separazione personale dei coniugi.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (Nella specie, in un giudizio di separazione, il ricorrente lamentava che la sentenza di appello, nel confermare la sua responsabilità nel fallimento dell'unione ed il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge, non aveva pronunciato in ordine alla censura di omesso esame delle conclusioni da lui rassegnate nel giudizio di primo grado, né in ordine a quella di violazione del giudicato esterno da lui fatto valere: in applicazione del predetto principio, la S.C. ha preso in considerazione il motivo d'impugnazione soltanto sotto il profilo della violazione dell'art. 112, rigettandolo, in quanto la prima censura doveva ritenersi implicitamente disattesa in virtù delle ragioni poste a fondamento della conferma dell'assegno, mentre la seconda non trovava riscontro nella sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)