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Sez. 6, Sentenza n. 18189 del 13/02/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225446 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione contenente elementi di concretezza e specificità - Decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. "de plano" - Violazione del principio del contraddittorio - Nullità del provvedimento.
Stato
decisa il 2003-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225446-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Il giudice, al quale il pubblico ministero abbia presentato richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di esaminare l'atto di opposizione proposto dalla persona offesa, sia pure per dichiararlo eventualmente inammissibile, costituendo violazione del principio del contraddittorio l'emissione di un decreto di archiviazione "de plano". Infatti, ove l'opposizione contenga gli elementi di concretezza e specificità previsti espressamente dall'art. 410, comma 1 cod. proc. pen. - consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, caratterizzati dalla pertinenza e rilevanza - il giudice deve dare il massimo spazio al contraddittorio nel previsto rito camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)