diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 43058 del 30/09/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 227202 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Requisiti di ammissibilità dell'opposizione - Limiti della valutazione da parte del giudice.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227202-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione all'archiviazione, l'ammissibilità dell'opposizione è subordinata alla indicazione specifica di elementi ulteriori di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza e per la rilevanza; la prima intesa come inerenza rispetto alla notizia di reato e la seconda come idoneità a incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta. Tuttavia, la valutazione di questi presupposti non implica necessariamente una valutazione di merito sulla fondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione o un giudizio prognostico circa l'esito dell'investigazione suppletiva e delle fonti di prova.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)