Sez. 5, Sentenza n. 1938 del 31/03/2000 Cc. (dep. 21/06/2000) Rv. 216541 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Ammissibilità - Condizioni - Indicazione concreta di elementi utili ad ulteriori indagini - Mancanza di tale elemento - Conseguenze.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile quando contenga gli elementi di concretezza e di specificità previsti dall'art.410 cod.proc.pen., consistenti nell'indicazione dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova che devono caratterizzarsi per la pertinenza (cioè per l'inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la rilevanza (idonei ad incidere concretamente sulle risultanze dell'attività compiuta). La mancanza di tali condizioni costituisce un limite al diritto della persona offesa all'instaurazione del contraddittorio e legittima il giudice alla decisione con ordinanza "de plano".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)