Sez. 6, Sentenza n. 2792 del 13/06/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 220538 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Condizioni di ammissibilità - Indicazione dell'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova - Necessità - Rilevanza delle indagini - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, ai fini della delibazione di ammissibilità, può valutare - oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità della opposizione - solo la specificità e pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, e non anche la rilevanza delle indagini indicate, atteso che la valutazione di eventuali ragioni di irrilevanza o superfluità dei temi di prova indicati dall'opponente comporterebbe una anticipazione del merito dell'opposizione che, per espressa e non irragionevole scelta del legislatore, a salvaguardia delle ragioni della vittima dell'ipotizzato reato, deve essere trattato e deciso nel contraddittorio delle parti interessate alla procedura di archiviazione. (Vedi Corte cost., ord. n. 78 del 2000).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)