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Sez. U, Sentenza n. 1206 del 17/02/1983 (Rv. 425992 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - RAPPORTO CON QUESTI ULTIMI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425992-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI CON INCARICO AMBULATORIALE PRESSO LE SEDI PROVINCIALI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - RAPPORTO CON QUESTI ULTIMI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI PARASUBORDINAZIONE - SUSSISTENZA - DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - NECESSITÀ.*

Il rapporto tra l'ENPAS (o un altro ente mutualistico) ed i medici con incarico ambulatoriale presso le sedi provinciali, il quale, secondo la disciplina fissata dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973, pur comportando attività continuativa e con dettagliata regolamentazione circa le modalità e gli orari, tuttavia manchi del requisito della subordinazione, e cioè dell'assoggettamento dei detti sanitari ai poteri direttivi dell'ente, esula dall'ambito del pubblico impiego, ed integra una prestazione d'opera professionale di tipo continuativo e coordinato, in quanto tale rientrante tra i rapporti cosiddetti di parasubordinazione contemplati dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. e così devoluta, quanto alle relative controversie, alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 5660/82, mass n 423430; (V 5780/81, mass n 416491; (V 3291/80, mass n 407100; (Conf 3559/82, mass n 421530; (Conf 1152/82, mass n 419034; (Conf 3649/81, mass n 414274; (Conf 3499/81, mass n 414098; (Conf 3498/81, mass n 414097; (Conf 3307/79, mass n 399703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)