Sez. L, Sentenza n. 1969 del 24/03/1980 (Rv. 405601 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE - PREVI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER INTERVENUTA TRANSAZIONE - PREVI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La declaratoria di cessazione della materia del contendere deve essere fondata su dati ritualmente acquisiti nel processo nel rispetto delle regole del contraddittorio, per cui il fatto allegato come determinante tale effetto deve essere all'occorrenza verificato nella sua idoneita ad eliminare radicalmente e senza residui l'oggetto della contesa, con l'espletamento delle opportune indagini al riguardo: conseguentemente, in una controversia di lavoro per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione il giudice del merito deve adeguatamente valutare, oltre che l'eventuale mancato decorso del termine semestrale per la sua impugnazione, che ne importa l'inidoneita ad eliminare definitivamente la materia del contendere, quella dichiarazione resa dalla parte in udienza e debitamente verbalizzata con la quale la stessa abbia affermato di volere impugnare la predetta transazione, e la sua idoneita, alla luce dell'ampia formulazione dell'art 2113 cod civ, ad impugnare la rinunzia o la transazione. (V 1264/78, mass n 390621; (V 3454/77, mass n 387007).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)