Sez. 4, Sentenza n. 40243 del 02/12/2025 Ud. (dep. 15/12/2025) Rv. 288948-04
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello, con cui sia dedotto il vizio di motivazione apparente - Applicabilità della regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di impugnazioni, la regola sancita dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello, con cui sia dedotto il vizio di motivazione apparente, dovendosi ritenere non satisfattivo dell'obbligo motivazionale imposto dall'art. 125 cod. proc. pen., anche alla luce del principio enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Laterza e D'Errico c. Italia del 27/03/2025, con riguardo al profilo della tutela procedurale del diritto alla vita, il ragionamento giudiziale che si arresta alla constatazione dell'incertezza scientifica in relazione a un determinato rapporto di causa-effetto, senza previa disamina degli approdi, raggiunti, in materia, dalla comunità scientifica e ritualmente acquisiti al processo.
Cod. Pen. art. 40, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)