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Sez. 1, Sentenza n. 33365 del 10/04/2024 Ud. (dep. 03/09/2024) Rv. 286821-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE | Sentenza di assoluzione impugnata "per saltum" dal pubblico ministero - Annullamento con rinvio - Sentenza di assoluzione resa dal giudice di appello all'esito del giudizio di rinvio - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Limiti ai motivi di ricorso ex art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286821-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA IN GENERE

In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di appello che, all'esito del giudizio di rinvio, abbia confermato l'assoluzione disposta dalla sentenza di primo grado già vittoriosamente impugnata "per saltum" dal pubblico ministero, può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606, cod. proc. pen., non trovando applicazione la preclusione di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)