Sez. L, Sentenza n. 30 del 10/01/1989 (Rv. 461270 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE D'AZIENDA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL PREMIO PER INVENZIONE NON BREVETTATA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE D'AZIENDA - DIRITTO DEL LAVORATORE AL PREMIO PER INVENZIONE NON BREVETTATA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 36 COST. - INSUSSISTENZA.*
La norma dell'art. 23, secondo comma, del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127 che, in relazione alla cosiddetta invenzione di azienda, esclude il diritto al "premio" del dipendente autore dell'invenzione non brevettata, non è sospettabile d'illegittimità costituzionale né rispetto all'art. 3 cost., non ravvisandosi violazione del principio di eguaglianza, né rispetto all'art. 36, primo comma, cost., atteso che tale norma costituzionale, tutelando il diritto all'adeguata retribuzione, non è invocabile in riferimento ad una erogazione di carattere indennitario e non retributivo, la quale è correlata ad un impegno fisiopsichico occasionale ed estraneo alla normale attività oggetto del contratto di lavoro. (V 329/79, mass n 396416).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)